Via XX Settembre 34 -58054 SCANSANO (GR) tel: (039) 0564509411 fax: (039) 0564509425 e-mail: info@comune.scansano.gr.it
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Documenti scaricabili
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e il rilievo penale della dichiarazione mendace. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’Ufficiale d'Anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.
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Dal 9 maggio 2012, con l’entrata in vigore dell'art. 5 del Decreto Legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, acquistano
efficacia le nuove disposizioni legislative in materia anagrafica, riguardanti
le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art.
13, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo
successivo delle dichiarazioni rese.
Con le nuove disposizioni cambiano le modalità di presentazione
all’Ufficio Anagrafe delle richieste di:
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iscrizione anagrafica con
provenienza da altro Comune o da uno Stato estero;
-
cambio di abitazione e la
variazione di indirizzo all’interno del Comune;
-
cancellazione anagrafica per
trasferimento della residenza in uno Stato estero.
Detti moduli sono resi disponibili su questa pagina
in versione personalizzata per il Comune di Scansano e
immodificabile nelle aree di testo fisso.
Tutti i moduli sono visualizzabili e compilabili in Microsoft Word
oppure stampabili e compilabili manualmente. Devono essere compilati in
tutte le parti ivi indicate come obbligatorie, pena la non ricevibilità
della dichiarazione medesima. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Coloro che provengono da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nel modello “Dichiarazione di residenza – Allegato A”, disponibile su questa pagina. Il cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nel modello “Dichiarazione di residenza – Allegato B”, disponibile su questa pagina. Le dichiarazioni anagrafiche possono essere inoltrate nei seguenti modi: 1. direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune di Scansano, in Via XX Settembre n. 34, negli orari di apertura al pubblico
2.
per raccomandata postale indirizzata a: Comune di Scansano – Ufficio
Anagrafe, Via XX Settembre n. 34, 58054 Scansano (GR);
3.
per fax al numero 0564 / 509425;
4.
per posta elettronica certificata a uno dei seguenti indirizzi:
demografici.comune.scansano@legalmail.it,
comune.scansano@postacert.toscana.it;
5.
per posta elettronica semplice a uno dei seguenti indirizzi:
anagrafe@comune.scansano.gr.it,
statocivile@comune.scansano.gr.it.
La trasmissione telematica per posta elettronica è consentita a una delle seguenti condizioni:
a)
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b)
che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della
carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o
comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che
effettua la dichiarazione;
c)
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta
elettronica certificata del richiedente;
d)
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia
del documento d’identità del richiedente siano acquisite mediante
scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Nei 45 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione,
l’Ufficiale d’Anagrafe può disporre gli accertamenti relativi al
requisito della dimora abituale e alla verifica dei documenti attestanti
la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati
appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero.
In caso di esito negativo degli accertamenti, o di verificata assenza
dei requisiti, sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Decorsi i suddetti 45 giorni, se il richiedente non riceve alcuna
comunicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli esiti negativi
degli accertamenti svolti, la richiesta si intende definitivamente
accolta secondo l’istituto del silenzio-assenso.
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